A.N.C. Gualdo Tadino

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile                                       (Compendio Normativo)   

1-bis. Servizio nazionale della protezione civile


1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.


2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.


3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


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(Testo aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze


1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:


a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;


b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;


c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.


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3. Attività e compiti di protezione civile


1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.


2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.


3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.


4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.


5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.


6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.


7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (11).


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18. Volontariato



1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (63).


2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.


3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (64) (65):


a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (66);


b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (67);


c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 


3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (68) (69)


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Ulteriori disposizioni per il generale riordino della protezione civile (Art. 1-bis e art. 3 del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012 )



Grandi eventi. La gestione dei grandi eventi, come sancito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non rientra più nelle competenze della protezione civile. Sono, tuttavia, confermate le disposizioni relative allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie a Milano 2012 (che si è svolto nel maggio scorso).


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D.P.C.M. 9/11/2012



2.1. Attivita' formative ed addestrative.


Per quanto riguarda le attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili. Per attivita' formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3) . Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attivita' formativa o addestrativa, sara' considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attivita' della medesima natura.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attivita' formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a cio' espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.

Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.


Testo D.P.C.M. 9/11/2012

2.2. Attivita' ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi.



Per quanto riguarda le attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.


Per quanto riguarda le attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziate, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potra' trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.


Testo D.P.C.M. 9/11/2012

2.2.2. Attivita' ed interventi di rilievo locale e regionale



L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attivita' ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento e' disposta dalla competente autorita' locale o regionale di Protezione Civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e' disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorita' locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia - ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilita'. La disciplina delle relative procedure e' rimessa alle singole Regioni.


Testo D.P.C.M. 9/11/2012

2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale



Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita' (eventi a rilevante impatto locale);

attivita' di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalita' indicate al precedente paragrafo 2.2.2.


Testo D.P.C.M. 9/11/2012

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale



La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumita' in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsita' o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attivita' specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale puo' disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche', ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara' necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarita' dell'attivita' di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalita' di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata e' consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.


Testo D.P.C.M. 9/11/2012

2.3.2. La ricerca di persone disperse



La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi' come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attivita' di Protezione Civile. Tutte le attivita' connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attivita' di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e' specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.


Le attivita' di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilita' del coordinamento degli interventi e' attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu' autorita' diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel piu' generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovra' articolarsi con riferimento alle strutture e modalita' di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.


La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso puo' accadere che le autorita' competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso puo' essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unita' cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attivita' e' quindi consentita a condizione che:

la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorita' competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumera' la responsabilita' del coordinamento di tutte le attivita', raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorita' competente cosi' individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;

la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravita' dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovra' comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;

la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale e' rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorita' richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.

In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potra' avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovra' aver cura che l'individuazione dell'autorita' responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attivita' di ricerca.


Testo D.P.C.M. 9/11/2012

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